Consorzio Manutentori Pratesi SOC. COOP. R.L.
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Consorzio Manutentori Pratesi s.c.r.l. Sede Sociale - Via Ciliani, 166/E Prato - Tel. 0574 693899 - Fax 0574 698525 - info@cmprato.it
News - Eventi
24/09/2007 MANUTENZIONE CALDAIE <35 KW SECONDO NUOVE INTERPRETAZIONI
Dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (D.L. 311/06 - D.L. 192/05), in materia di risparmio energetico, è stata rivista la periodicità delle manutenzioni degli apparecchi a gas. Tali disposizioni entreranno in vigore dopo l'8/10/2007.
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INCONTRO PUBLIES/C.M.P. DEL 20/06/2006
In occasione dell'incontro tenutosi il 20/06 u.s., presso la sede di Confartigianato, il direttore di Publies F. Sabatini, ha relazionato riguardo al 1° semestre di controlli sugli impianti <35 Kw.
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Decreto legislativo 192/05
05/12/2005 COMMENTO SU MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI <35 KW Decreto legislativo 192/05
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30/04/2005 NUOVI ADESIVI C.M.P.
Sono disponibili i nuovi adesivi con il nuovo sito web del consorzio.
Riteniamo GRADITA l'esposizione dell'adesivo, nella parte posteriore dei nostri mezzi da lavoro, un piccolo segno di distinzione da esibire con orgoglio di gruppo, nei confronti sia dei non aderenti sia verso i nostri clienti utenti.
Potete ritirare gli adesivi presso:
Novatecnica snc per Prato Ovest; C.A.B. per Prato Est.
E' allo studio una T-shirt con il logo del C.M.P.
Vi faremo sapere......... BUON LAVORO!!
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Leggi e normative

La manutenzione degli impianti termici
Gli obblighi per la manutenzione e le modalità di verifica e controllo da parte della Provincia

La Provincia di Prato ha da tempo attivato la procedura di controllo degli impianti termici ubicati nell'ambito territoriale di sua competenza, ai sensi dell'art. 31 della legge 10/91 e dell'art. 11 del dpr 412/93.

A tale proposito, la Provincia di Prato ha definito una procedura univoca e di sicuro riferimento per l'assolvimento dei compiti previsti da queste normative.

Gli ultimi provvedimenti nel settore del risparmio energetico prevedono, infatti, l'obbligo della manutenzione degli impianti termici.  

Obbligo di manutenzione
Controlli
Chi deve fare l'autodichiarazione?
 Perche' si deve fare l'autodichiarazione?
 La procedura secondo il DPR 412



Obbligo di manutenzione

L'art. 11 del dpr 412/93, stabilisce che i Comuni con più di quarantamila abitanti e le Province per la restante parte del territorio debbano effettuare, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti, i controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico.
Per gli impianti termici con potenza termica al focolare fino a 35 kW, la Provincia di Prato ha stabilito che i controlli si intendono effettuati qualora i responsabili degli impianti inviino ogni due anni, pagando un "ticket" a favore dell'Ente, una dichiarazione (allegato H - rapporto di manutenzione e controllo rilasciato dal manutentore) attestante il rispetto alle norme vigenti.

La Provincia di Prato comunque effettuerà, ogni anno, almeno il 16% delle verifiche a campione sugli impianti autodichiarati, senza alcun onere aggiuntivo a carico dei responsabili.

Controlli

Gli impianti termici sotto i 35 kW non dichiarati o dichiarati in modo non conforme alle norme di legge, nonché tutti gli altri impianti di potenzialità superiore, saranno controllati a tappeto e a titolo oneroso per il responsabile.

Tale adempimento non deve essere assolutamente considerato, dall'utente, un impegno economico che si va ad aggiungere alla gestione del proprio impianto termico in quanto una scrupolosa manutenzione ed un'attenta verifica dello stesso può garantire, oltre ad un notevole miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'impianto di riscaldamento, una sensibile riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera ed un notevole risparmio sui consumi energetici.
Ne consegue un risparmio economico tale da poter abbattere i costi sopportati per tali operazioni.

Ai sensi dell'art. 34, comma 5 della legge 10/91, il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, in caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione e di esercizio, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge, da e 516,46 a e 2.582,28.

Chi deve fare l'autodichiarazione?

Sono soggetti ad autodichiarazione gli impianti per il riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria o esclusivamente adibiti al riscaldamento dei locali con potenza termica al focolare fino a 35 kW alimentati con combustibile gassoso e/o liquido.
Restano esclusi da tale obbligo le stufe, i caminetti, i radiatori individuali, gli scaldacqua unifamiliari e gli impianti termici alimentati con combustibile solido.
Il responsabile dell'impianto è colui che deve fare l'autodichiarazione e coincide con la figura dell'occupante dell'unità abitativa.

  Perche' si deve fare l'autodichiarazione?


Secondo quanto prescritto dalla norma vigente (dpr 412/93), che stabilisce la procedura di manutenzione, verifica e controllo degli impianti termici, tutti gli impianti devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria una volta ogni anno e a un controllo della combustione;
per gli impianti entro i 35 Kw almeno ad anni alterni;
per gli impianti entro i 350 Kw almeno una volta l'anno
per gli impianti oltre i 350 Kw almeno due volte l'anno.


Con l'autodichiarazione, consentita solo per gli impianti entro i 35 Kw, il responsabile garantisce che il proprio impianto è a norma.

 La procedura secondo il DPR 412

Nella tabella sono esposti in sintesi i punti fondamentali della procedura prevista dai dpr 412/93 e dpr 551/99:


Chi è il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico? Il proprietario o l'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare, che per tutta la durata dell'occupazione subentra alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse responsabilità, limitatamente alla manutenzione e alle verifiche periodiche da eseguirsi sull'impianto termico.

In generale, quindi, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto termico sono affidati al proprietario e/o all'occupante (nel caso dei condomini l'Amministratore) e/o per essi ad un terzo, che se ne assume la responsabilità.

La figura del terzo responsabile La responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico può essere delegata ad un terzo soggetto, il "Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", a patto che possieda, le opportune abilitazioni professionali: fino a 350 kw sono necessari i requisiti della legge 46/90 lettera c) ed e), oltre i 350 kw sono necessari i requisiti di qualità UNI-ISO e/o VISION.
Che cosa deve fare il responsabile dell'esercizio e della manutenzione per autodichiarare l'impianto sotto 35kW?

Deve fare eseguire la manutenzione annuale e la verifica almeno biennale (controllo del fumi) del proprio impianto termico (salvo indicazioni più restrittive del costruttore) da una ditta abilitata.

Deve inviare, sotto la propria responsabilità, la copia del rapporto di controllo e manutenzione rilasciato dal manutentore, nel quale dovranno essere riportati la data ed i risultati della verifica eseguita, regolarmente timbrato e firmato dalla ditta manutentrice a garanzia della corretta esecuzione della stessa.

 

L'autodichiarazione presentata avrà validità fino allo scadere dei due anni dalla data dell'ultima verifica (ad esempio se il responsabile fa eseguire il controllo il 15 novembre 2002 e presenta l'autodichiarazione alla Provincia nei giorni successivi; tale dichiarazione sarà valida sino al 14 novembre 2004). Per tutti gli impianti installati da meno di dodici mesi l'autodichiarazione non è richiesta (l'impianto si considera quindi autodichiarato per un anno) purché sia stata trasmessa all'Ente competente per i controlli (Provincia) la copia della scheda identificativa dell'impianto, prevista dal comma 11 dell'art. 11 del dpr 412/93, così come modificato ed integrato dal dpr 551/99 e fornita dall'installatore al momento della messa in funzione del nuovo impianto.
In che cosa consiste la manutenzione annuale? Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate nel Rapporto di Controllo Tecnico (allegato H per gli impianti entro i 35 Kw, Rapporto di manutenzione e controllo oltre i 35 Kw ) previsti dalle norme, debitamente firmato dalla Ditta manutentrice abilitata ai sensi della legge 46/90 , controfirmato dall'Utente e conservato per almeno tre anni assieme al Libretto di Impianto e/o di centrale.
In che cosa consiste la verifica biennale? (controllo della combustione) Questa operazione prevede la misurazione strumentale dei parametri della combustione, dell'impianto termico secondo la Norma UNI 10389, che dovrà essere riportata sul rapporto di controllo tecnico, debitamente timbrato e firmato dalla Ditta abilitata ad eseguire le suddette operazioni, nonché sul Libretto di Impianto e/o Centrale. La verifica deve essere eseguita almeno ogni due anni per gli impianti entro i 35 Kw, una volta l'anno per gli impianti entro i 350 Kw, due volte l'anno per gli impianti superiori a 350 Kw.
Quanto costa fare la manutenzione? Gli associati al C.M.P. aderiscono ad un accordo di tariffe trasparenti con le seguenti modalità:

- due manutenzioni con rilascio dell'allegato H ed aggiornamento di libretto di impianto;
- una verifica e taratura dei parametri di conbustione da effettuarsi con cadenza biennale con relativo aggiornamento dell'allegato H e libretto di impianto;

quanto sopra esposto in formula biennale per un totale indicativo di € 160,00 + Iva.

Dall'importo sopracitato sono esclusi pezzi di ricambio, interventi aggiuntivi, esecuzioni di manutenzione su caldaie con bruciatore soffiato alimentato a gas o combustione liquido. L'importo sarà soggetto a revisione in base all'indice Istat.
In che cosa consiste il controllo che viene eseguito dai verificatori della provincia? Il controllo è una operazione di verifica approfondita che i professionisti autorizzati eseguono per conto della Provincia, allo scopo di verificare la corretta applicazione dei requisiti di sicurezza e manutenzione di ogni impianto termico e che l'apparecchio sia nei limiti minimi di rendimento, previste dalle normative vigenti. I controlli sono essenzialmente di due tipi:

• a campione per il 16% degli impianti sotto 35 kw correttamente autodichiarati (a titolo gratuito) nell'ultimo biennio;

• a tappeto per gli impianti sotto 35 kw non autodichiarati o autodichiarati in maniera non corretta;

• a tappeto per la totalità degli altri impianti di potenzialità superiore (a titolo oneroso).
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