Consorzio
Manutentori Pratesi s.c.r.l. Sede Sociale - Via Ciliani,
166/E Prato - Tel. 0574 693899 - Fax 0574 698525 -info@cmprato.it
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- Eventi
24/09/2007 MANUTENZIONE CALDAIE <35 KW SECONDO NUOVE INTERPRETAZIONI Dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (D.L. 311/06 - D.L. 192/05), in materia di risparmio energetico, è stata rivista la periodicità delle manutenzioni degli apparecchi a gas. Tali disposizioni entreranno in vigore dopo l'8/10/2007.
INCONTRO PUBLIES/C.M.P. DEL 20/06/2006 In occasione dell'incontro tenutosi il 20/06 u.s., presso la sede di Confartigianato, il direttore di Publies F. Sabatini, ha relazionato riguardo al 1° semestre di controlli sugli impianti <35 Kw.
30/04/2005 NUOVI ADESIVI C.M.P. Sono disponibili i nuovi adesivi con il nuovo sito web del consorzio. Riteniamo GRADITA l'esposizione dell'adesivo, nella parte posteriore dei nostri mezzi da lavoro, un piccolo segno di distinzione da esibire con orgoglio di gruppo, nei confronti sia dei non aderenti sia verso i nostri clienti utenti. Potete ritirare gli adesivi presso: Novatecnica snc per Prato Ovest; C.A.B. per Prato Est. E' allo studio una T-shirt con il logo del C.M.P. Vi faremo sapere......... BUON LAVORO!!
La manutenzione degli impianti termici
Gli obblighi per la manutenzione
e le
modalità di verifica e controllo da parte della Provincia
La
Provincia di Prato ha da tempo attivato la procedura
di controllo degli impianti termici ubicati nell'ambito
territoriale di sua competenza, ai sensi dell'art. 31 della legge
10/91 e dell'art. 11 del dpr 412/93.
A tale proposito, la Provincia di Prato ha definito una procedura
univoca e di sicuro riferimento per l'assolvimento dei compiti previsti
da queste normative.
L'art. 11 del dpr 412/93,
stabilisce che i Comuni con più di quarantamila abitanti
e le Province per la restante parte del territorio debbano
effettuare, con cadenza almeno biennale e con onere a
carico degli utenti, i controlli necessari ad accertare l'effettivo
stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico.
Per gli impianti termici con potenza termica al focolare fino a 35 kW, la
Provincia di Prato ha stabilito che i controlli si intendono effettuati qualora
i responsabili degli impianti inviino ogni due anni, pagando un "ticket" a
favore dell'Ente, una dichiarazione (allegato H - rapporto di manutenzione
e controllo rilasciato dal manutentore) attestante il rispetto alle norme vigenti.
La Provincia di Prato comunque effettuerà,
ogni anno, almeno il 16% delle verifiche a campione sugli
impianti autodichiarati,
senza alcun onere aggiuntivo a carico dei responsabili.
Controlli
Gli impianti termici sotto i 35 kW non
dichiarati o dichiarati in modo non conforme alle norme di
legge, nonché tutti gli altri impianti di potenzialità superiore,
saranno controllati a tappeto e a titolo oneroso per il responsabile.
Tale adempimento non deve essere assolutamente considerato,
dall'utente, un impegno economico che si va ad aggiungere alla
gestione del proprio impianto
termico in quanto una scrupolosa manutenzione ed un'attenta verifica dello
stesso può garantire, oltre ad un notevole miglioramento delle condizioni
di sicurezza dell'impianto di riscaldamento, una sensibile riduzione delle
emissioni inquinanti in atmosfera ed un notevole risparmio sui consumi energetici.
Ne consegue un risparmio economico tale da poter abbattere i costi sopportati
per tali operazioni.
Ai sensi dell'art. 34, comma 5 della legge 10/91, il
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, in
caso di mancato rispetto delle norme di manutenzione e di esercizio, è soggetto
alle sanzioni previste dalla legge, da e 516,46 a e 2.582,28.
Chi
deve fare l'autodichiarazione?
Sono soggetti ad autodichiarazione gli impianti
per il riscaldamento e produzione d'acqua calda sanitaria o
esclusivamente adibiti al riscaldamento dei locali con potenza
termica al focolare fino a 35 kW alimentati con combustibile
gassoso e/o liquido.
Restano esclusi da tale obbligo le stufe, i caminetti, i radiatori individuali,
gli scaldacqua unifamiliari e gli impianti termici alimentati con combustibile
solido.
Il responsabile dell'impianto è colui che deve fare l'autodichiarazione e coincide
con la figura dell'occupante dell'unità abitativa.
Perche'
si
deve fare l'autodichiarazione?
Secondo quanto prescritto dalla norma vigente
(dpr 412/93), che stabilisce la procedura
di manutenzione, verifica e controllo degli impianti termici, tutti
gli impianti devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria
una volta ogni anno e a un controllo della combustione;
per gli impianti entro i 35 Kw almeno ad anni alterni;
per gli impianti entro i 350 Kw almeno una volta l'anno
per gli impianti oltre i 350 Kw almeno due volte l'anno.
Con l'autodichiarazione, consentita solo per gli impianti entro i 35 Kw, il
responsabile garantisce che il proprio impianto è a norma.
La procedura
secondo il DPR 412
Nella tabella sono esposti in sintesi i
punti fondamentali della procedura prevista dai dpr
412/93 e dpr 551/99:
Chi
è il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico?
Il proprietario o l'occupante a qualsiasi titolo
dell'unità immobiliare, che per tutta la durata dell'occupazione
subentra alla figura del proprietario nell'onere
di adempiere agli obblighi previsti e nelle connesse
responsabilità, limitatamente alla manutenzione e
alle verifiche periodiche da eseguirsi sull'impianto
termico.
In generale, quindi, l'esercizio e la manutenzione
dell'impianto termico sono affidati al proprietario
e/o all'occupante (nel caso dei condomini l'Amministratore)
e/o per essi ad un terzo, che se ne assume la responsabilità.
La
figura del terzo responsabile
La responsabilità dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico può essere delegata ad un terzo
soggetto, il "Terzo Responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto termico", a patto
che possieda, le opportune abilitazioni professionali:
fino a 350 kw sono necessari i requisiti della legge
46/90 lettera c) ed e), oltre i 350 kw sono
necessari i requisiti di qualità UNI-ISO e/o VISION.
Che
cosa deve fare il responsabile dell'esercizio e
della manutenzione per autodichiarare
l'impianto sotto 35kW?
Deve fare eseguire la manutenzione annuale e la
verifica almeno biennale (controllo del fumi) del
proprio impianto termico (salvo indicazioni più restrittive
del costruttore) da una ditta abilitata.
Deve inviare, sotto la propria responsabilità, la
copia del rapporto di controllo e manutenzione rilasciato
dal manutentore, nel quale dovranno essere riportati
la data ed i risultati della verifica eseguita, regolarmente
timbrato e firmato dalla ditta manutentrice a garanzia
della corretta esecuzione della stessa.
L'autodichiarazione presentata avrà validità fino
allo scadere dei due anni dalla data dell'ultima
verifica (ad esempio se il responsabile fa eseguire
il controllo il 15 novembre 2002 e presenta l'autodichiarazione
alla Provincia nei giorni successivi; tale dichiarazione
sarà valida sino al 14 novembre 2004). Per tutti gli impianti installati da meno di dodici mesi l'autodichiarazione non è richiesta (l'impianto si considera quindi autodichiarato per un anno) purché sia stata trasmessa all'Ente competente per i controlli (Provincia) la copia della scheda identificativa dell'impianto, prevista dal comma 11 dell'art. 11 del dpr 412/93, così come modificato ed integrato dal dpr 551/99 e fornita dall'installatore al momento della messa in funzione del nuovo impianto.
In
che cosa consiste la manutenzione annuale?
Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate
nel Rapporto di Controllo Tecnico (allegato H per
gli impianti entro i 35 Kw, Rapporto
di manutenzione e controllo oltre i 35 Kw )
previsti dalle norme, debitamente firmato dalla Ditta
manutentrice abilitata ai sensi della legge
46/90 , controfirmato dall'Utente e conservato
per almeno tre anni assieme al Libretto di Impianto
e/o di centrale.
In
che cosa consiste la verifica biennale? (controllo
della combustione)
Questa operazione prevede la misurazione strumentale
dei parametri della combustione, dell'impianto termico
secondo la Norma UNI 10389, che dovrà essere riportata
sul rapporto di controllo tecnico, debitamente timbrato
e firmato dalla Ditta abilitata ad eseguire le suddette
operazioni, nonché sul Libretto di Impianto e/o Centrale. La verifica deve essere eseguita almeno ogni due anni per gli impianti entro i 35 Kw, una volta l'anno per gli impianti entro i 350 Kw, due volte l'anno per gli impianti superiori a 350 Kw.
Quanto
costa fare la manutenzione?
Gli
associati al C.M.P. aderiscono ad un accordo
di tariffe trasparenti con le seguenti modalità:
- due manutenzioni con rilascio dell'allegato H ed
aggiornamento di libretto di impianto;
- una verifica
e taratura dei parametri di conbustione da effettuarsi con cadenza biennale con
relativo aggiornamento dell'allegato H e libretto
di impianto;
quanto sopra esposto in formula biennale per un totale
indicativo di € 160,00 + Iva.
Dall'importo sopracitato sono esclusi pezzi di ricambio,
interventi aggiuntivi, esecuzioni di manutenzione
su caldaie con bruciatore soffiato alimentato a gas
o combustione liquido. L'importo sarà soggetto a
revisione in base all'indice Istat.
In
che cosa consiste il controllo che viene eseguito dai
verificatori della
provincia?
Il controllo è una operazione di verifica approfondita che i professionisti autorizzati eseguono per conto della Provincia, allo scopo di verificare la corretta applicazione dei requisiti di sicurezza e manutenzione di ogni impianto termico e che l'apparecchio sia nei limiti minimi di rendimento, previste dalle normative vigenti. I controlli sono essenzialmente di due tipi:
• a campione per il 16% degli impianti sotto 35
kw correttamente autodichiarati (a titolo gratuito)
nell'ultimo biennio;
• a tappeto per gli impianti sotto 35 kw non autodichiarati
o autodichiarati in maniera non corretta;
• a tappeto per la totalità degli altri impianti
di potenzialità superiore (a titolo oneroso).